“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. - Art. 24, comma 3 Costituzione della Repubblica Italia.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio), purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile, penale nonché nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
CHI PUÒ ESSERE AMMESSO?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; nel penale, la soglia di euro 10.766,33 è aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
I moduli per le domande sono disponibili in questo sito (nella sezione DOCUMENTI). La domanda può essere presentata dagli avv. Barbara Brunetti e Matteo Brunetti, che dovranno autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
COSA CONTIENE LA DOMANDA?
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio, le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione), l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio, se trattasi di causa già pendente, la data della prossima udienza (nel diritto civile anche le generalità e residenza della controparte, ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere).
COSA FA L’AUTORITÀ PROPOSTA DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?
L’autorità proposta all’ammissione valuta innanzitutto se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità. Entro dieci giorni, l’autorità accoglie la domanda ovvero la dichiara inammissibile o la rigetta. Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
COME POSSO RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI?
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